Art. 14.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di pesca nelle acque interne stabilite dalla presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, alla polizia provinciale, alla polizia municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.
      2. Concorrono altresì alla vigilanza sulla pesca nelle acque interne le guardie particolari giurate dipendenti da enti pubblici e privati aventi titolo e, in particolare, le guardie giurate volontarie riconosciute delle associazioni nazionali di pesca accreditate e delle associazioni locali di pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6.
      3. Le regioni, nonché le province, se specificatamente delegate, organizzano corsi di formazione e di perfezionamento riservati alle guardie giurate volontarie delle associazioni nazionali accreditate e delle associazioni locali riconosciute ai sensi dell'articolo 6.
      4. Al termine di ogni corso organizzato ai sensi del comma 3, è prevista una prova di esame scritta e orale; il superamento della prova è certificato e costituisce titolo

 

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necessario per il rilascio o il rinnovo del riconoscimento di guardia particolare giurata da parte delle competenti autorità.